In caso di perdite subite sul proprio territorio da un investimento in seguito a conflitti armati, disordini civili, catastrofi naturali o eventi di forza maggiore, ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte, per quanto concerne il loro indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorderebbe ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
Jede Partei gewährt Investoren der anderen Partei in Bezug auf Investitionen, die auf ihrem Hoheitsgebiet als Folge bewaffneter Konflikte oder ziviler Unruhen, Naturkatastrophen oder höherer Gewalt Verluste erleiden, hinsichtlich Entschädigung eine nicht weniger günstige Behandlung als jene, welche sie ihren eigenen Investoren oder den Investoren eines Drittstaates angedeihen lässt, je nachdem welche für den betroffenen Investor günstiger ist.
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