(1) Ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte il trasferimento senza indugio, in una valuta liberamente convertibile, dei pagamenti relativi a un investimento, in particolare:
(2) I trasferimenti si effettuano al tasso di cambio in vigore sul mercato alla data del trasferimento.
(1) Jede Partei gewährt Investoren der anderen Partei den unverzüglichen Transfer in einer frei konvertierbaren Währung von Zahlungen im Zusammenhang mit einer Investition, insbesondere von:
(2) Transfers erfolgen zum Wechselkurs, der am Tag des Transfers am Markt gilt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.