0.974.221.61 Accordo di cooperazione tecnica del 20 giugno/22 settembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Alto Volta

0.974.221.61 Abkommen vom 20. Juni/22. September 1978 über technische Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Obervolta

Art. 1

Le Parti contraenti si impegnano, su un piano di perfetta parità, a promuovere nell’Alto Volta l’attuazione di progetti di sviluppo nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali.

Art. 1

Die Vertragsparteien verpflichten sich als völlig gleichgestellte Partner, in Obervolta die Verwirklichung von Entwicklungsprojekten im Rahmen ihrer nationalen Gesetzgebung zu fördern.

 

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