Sono organi del Fondo: un Consiglio dei governatori, un Consiglio d’amministrazione e un Presidente. Il Fondo, nel perseguimento dei propri fini, si avvale dei funzionari ed impiegati della Banca, nonché dell’organizzazione di questa, dei suoi servizi e dei suoi impianti, e, qualora il Consiglio d’amministrazione reputi necessario del personale supplementare, di detto personale, assunto dal Presidente giusta l’alinea quinto del paragrafo 4 dell’articolo 30.
Organe des Fonds sind der Gouverneursrat, das Direktorium und der Präsident. Der Fonds setzt zur Ausübung seiner Tätigkeit die Beamten, Angestellten, die Organisation, die Dienstleistungen und Einrichtungen der Bank ein; stellt das Direktorium einen zusätzlichen Bedarf an Personal fest, so stellt der Präsident nach Artikel 30 Absatz 4 (v) solches Personal für den Fonds ein.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.