0.972.2 Accordo di fondazione della Banca asiatica per lo sviluppo, del 4 dicembre 1965

0.972.2 Übereinkommen vom 4. Dezember 1965 über die Errichtung der Asiatischen Entwicklungsbank

Art. 54 Privilegi quanto alle comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali della Banca beneficiano, in ogni Paese membro, d’un regime almeno altrettanto favorevole quanto quello da esso applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Paesi membri.

Art. 54 Vorrecht für den Nachrichtenverkehr

Jedes Mitglied behandelt den amtlichen Nachrichtenverkehr der Bank nicht weniger günstig als den amtlichen Nachrichtenverkehr anderer Mitglieder.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.