0.961.514 Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa (con all.)

0.961.514 Abkommen vom 19. Dezember 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend die Direktversicherung sowie die Versicherungsvermittlung (mit Anhang)

lvlu1/lvlu1/lvlIV/Art. 28 Diritto applicabile

1.  In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, le attività esercitate mediante uno stabilimento sono disciplinate dal diritto in vigore nel Paese di attività, quelle fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi sono disciplinate dal diritto in vigore nel Paese della sede sociale; è fatto salvo il capoverso 2.

2.  I contributi di cui all’articolo 4, capoverso 2, lettere b e c della legge del Principato del Liechtenstein del 22 maggio 1996 sull’obbligo di diligenza professionale nelle attività finanziarie si applicano anche alle attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi da imprese di assicurazione svizzere.

lvlu1/lvlu1/lvlIV/Art. 28 Anwendbares Recht

1 Im Hinblick auf die Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei unterliegen Niederlassungsgeschäfte der Gesetzgebung des Tätigkeitslandes, Dienstleistungsgeschäfte derjenigen des Sitzlandes; Absatz 2 bleibt vorbehalten.

2 Die Beträge nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben b und c des liechtensteinischen Gesetzes vom 22. Mai 1996 über die beruflichen Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften gelten auch für Dienstleistungsgeschäfte schweizerischer Versicherungsunternehmen.

 

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