I due Governi si riservano il diritto di subordinare l’importazione di talune merci alla presentazione del certificato d’origine. In questo senso, essi convengono parimente di riconoscere la validità del certificato d’origine prescritto nell’accordo internazionale sul caffé3.
Die beiden Regierungen behalten sich das Recht vor, die Einfuhr gewisser Waren der Vorweisung eines Ursprungszeugnisses zu unterwerfen. In diesem Sinne anerkennen sie die Gültigkeit des vom Internationalen Kaffee‑Abkommen3 vorgeschriebenen Ursprungszeugnisses.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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