Se l’una delle Parti contraenti colpisce i prodotti di un terzo paese con dazi più alti di quelli applicabili ai medesimi prodotti originari dell’altra Parte, da cui provengono, o se sottopone le merci di un terzo paese a divieti o restrizioni d’importazione non applicabili alle medesime merci dell’altra Parte contraente, le è data facoltà, qualora le circostanze lo richiedessero, di far dipendere l’applicazione dei dazi più ridotti ai prodotti provenienti dall’altra Parte o la loro ammissione all’entrata, dalla presentazione di certificati d’origine, rilasciati dalle autorità che saranno, a questo scopo, designate d’accordo fra i due Governi.
La tassa per il rilascio dei certificati d’origine o per il visto consolare, che potrà essere chiesto dal paese d’importazione, non potrà superare un franco per ogni certificato o documento.7
Ove sorga dubbio sull’origine d’una merce o sull’esattezza d’un certificato d’origine, qualsiasi esame o inchiesta che, a domanda dell’autorità competente del paese d’importazione, sia necessario sul territorio del paese d’esportazione, sarà eseguito per cura degli organi designati all’uopo dal Governo di quest’ultimo, d’accordo coll’autorità competente del paese d’importazione.
7 Questo capoverso è monementaneamente sospeso dallo scambio di lettere del 16 dicembre 1983 fra la Svizzera e l’Italia concernente la tassa per il rilascio dei certificati di origine (RS 0.946.294.541.2).
Wenn der eine oder der andere der vertragschliessenden Teile die Einfuhrfreiheit irgendeiner Warengattung an die Erfüllung besonderer Bedingungen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, ihres Reinheitsgrades oder ähnlicher Eigenschaften knüpft, so wird die Regierung des Teils, der diese Massnahmen getroffen hat, der Regierung des andern Teils alle darauf bezüglichen Vorschriften sowie die allgemeine Geltung besitzenden Weisungen mitteilen. Gegebenenfalls werden die beiden Regierungen gemeinsam prüfen, ob die Kontrollformalitäten an der Grenze, zum Zwecke der Verifikation der Erfüllung der oben erwähnten Bedingungen, vermittels Zeugnissen vereinfacht werden können, die in guter und gehöriger Form durch die zuständigen Behörden des Ausfuhrlandes ausgestellt sind. Auch wenn die Vorweisung dieser Zeugnisse zugelassen wird, hat das Einfuhrland das Recht, deren Genauigkeit zu prüfen und sich über die Identität der Ware zu vergewissern. Die Vereinbarungen dieser Art sollen in keiner Weise die Untersuchungen beschränken, die die Zollogane zum Zwecke der Klassifikation der Waren vornehmen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.