0.946.294.541 Trattato di commercio del 27 gennaio 1923 fra la Svizzera e l'Italia

0.946.294.541 Handelsvertrag vom 27. Januar 1923 zwischen der Schweiz und Italien

Art. 5

Ove l’una o l’altra delle Parti contraenti faccia dipendere la libertà d’importazione d’una categoria qualunque di merci dall’adempimento di condizioni speciali per ciò che concerne la loro composizione, il loro grado di purezza o proprietà analoghe, il Governo della Parte che avrà adottato queste misure darà notizia al Governo dell’altra Parte di tutto le prescrizioni a ciò relative, come pure delle istruzioni di carattere generale. Ove ne sia il caso, i due Governi esamineranno, di comune accordo, se le formalità di controllo alla frontiera per verificare l’adempimento delle condizioni di cui sopra possano essere semplificate con certificati stesi in buona e debita forma dalle autorità competenti del paese esportatore. Anche nel caso in cui sia stata ammessa la produzione di questi certificati, il paese importatore si riserva il diritto di semplificare l’esattezza e di accertare l’identità della merce. Gli accordi di questo genere non limiteranno in nulla le investigazioni che vengono fatte dagli organi doganali per la classificazione delle merci.

Art. 6

8 Aufgehoben durch Ziff. 7 der Vereinb. vom 1. Aug. 1969 zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über den Textil-Veredelungsverkehr (SR 0.631.146.21).

 

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