1. Ogni Membro del Comitato amministrativo dispone, per la votazione, del numero di voti attribuitigli a norma dell’articolo 19; non è autorizzato a frazionarli.
2. Le decisioni prese dal Comitato amministrativo richiedono la stessa maggioranza che richiederebbero le decisioni prese dal Consiglio e devono essere comunicate al Consiglio.
3. Qualsiasi Membro ha il diritto di appellarsi al Consiglio, alle condizioni da quest’ultimo definite nel regolamento interno, contro qualsiasi decisione del Comitato amministrativo.
1. Jedes Mitglied des Exekutivausschusses verfügt über die Anzahl von Stimmen, die es nach Artikel 19 erhalten hat; es darf seine Stimme nicht teilen.
2. Ein Beschluss des Exekutivausschusses bedarf der gleichen Mehrheit, deren er auch bei einer Abstimmung im Rat bedürfte, und ist dem Rat vorzulegen.
3. Jedes Mitglied ist berechtigt, den Rat unter den in seiner Geschäftsordnung festgesetzten Bedingungen gegen einen Beschluss des Exekutivausschusses anzurufen.
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