Quando il diritto a una prestazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 richiede, secondo le disposizioni legali dello Stato contraente ove si domanda tale prestazione, la nazionalità di tale Stato, le persone cui si applica il presente Accordo in virtù dell’articolo 3 vengono trattate come i cittadini di tale Stato contraente, purché il presente Accordo non disponga altrimenti.
Ist der Anspruch auf eine in Artikel 2 Absatz 1 angeführte Leistung nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem diese Leistung beantragt wird, von der Staatsangehörigkeit dieses Vertragsstaates abhängig, so sind die Personen, für die dieses Abkommen nach Artikel 3 gilt, den Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates gleichgestellt, soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.