(1) II presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascun Stato contraente può denunciarlo al termine di un anno civile mediante un preavviso di tre mesi.
(2) Se l’Accordo cessa di produrre i suoi effetti in seguito a denuncia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai diritti acquisiti fino a quel momento, ma non oltre a un anno a decorrere dal momento in cui ha cessato d’essere in vigore.
(1) Das Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen.
(2) Tritt das Abkommen infolge Kündigung ausser Kraft, so gelten seine Bestimmungen für die bis dahin erworbenen Leistungsansprüche weiter, jedoch nicht länger als für die Dauer eines Jahres nach dem Ausserkrafttreten.
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