(1) Una parte dell’ammontare complessivo dei contributi dei frontalieri, riscossi secondo le disposizioni legali del Paese in cui è esercitata l’attività in virtù delle disposizioni legali previste all’articolo 2 capoverso 1 è rimborsata annualmente all’Ufficio del Paese di domicilio di cui al capoverso 4 e conformemente alle disposizioni legali qui di seguito.
(3) Le autorità competenti decidono come determinare la media annua dei frontalieri che esercitano un’attività. Possono convenire un rimborso globale.
(4) Sono responsabili dei rimborsi reciproci di cui al capoverso 1 l’Ufficio federale del lavoro e l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro. Tali uffici si trasmettono una volta all’anno i conteggi necessari.
(1) Vom Beitragsaufkommen der Grenzgänger nach den in Artikel 2 Absatz 1 angeführten Rechtsvorschriften des Beschäftigungslandes ist ein Anteil der in Absatz 4 genannten Stelle im Wohnland nach Massgabe der folgenden Bestimmungen jährlich zu erstatten.
(3) Die zuständigen Behörden legen fest, wie die Jahresdurchschnittszahl der beschäftigten Grenzgänger zu ermitteln ist. Sie können eine Pauschalerstattung vereinbaren.
(4) Die Bundesanstalt für Arbeit und das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit sind für die gegenseitigen Erstattungen nach Absatz 1 zuständig. Sie übersenden einander jährlich einmal die erforderlichen Berechnungsunterlagen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.