Le prestazioni di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente sono equiparate a prestazioni analoghe dello Stato contraente sul cui territorio il lavoratore ha fatto valere il suo diritto.
Leistungen der Sozialen Sicherheit des anderen Vertragsstaates sind in gleicher Weise zu berücksichtigen wie vergleichbare Leistungen der Sozialen Sicherheit des Vertragsstaates, in dessen Gebiet der Anspruch geltend gemacht wird.
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