(1) Il presente Accordo amministrativo entra in vigore il giorno in cui entra in vigore la Convenzione e rimane in vigore per la stessa durata di quest’ultima.
(2) Le autorità competenti possono informarsi vicendevolmente per scritto su eventuali modifiche dei nomi degli organismi di collegamento o delle istituzioni competenti senza che ne risulti l’obbligo di modificare il presente Accordo amministrativo.
Fatto il 30 giugno 2011, in due originali in lingua inglese.
Per l’autorità L’Ufficio federale | Per le L’Agenzia Nazionale della Polizia Il Ministero degli Affari Interni Il Ministero delle Finanze Il Ministero dell’Istruzione, Il Ministero della Salute, |
(1) Diese Verwaltungsvereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft und gilt ebenso lange wie dieses.
(2) Namensänderungen der Verbindungsstellen oder der zuständigen Träger sollen einander von den zuständigen Behörden schriftlich mitgeteilt werden, ohne dass es einer Anpassung der Verwaltungsvereinbarung bedarf.
Doppelte Ausfertigung in englischer Sprache, 30. Juni 2011.
Für die Bundesamt für Sozialversicherungen | Für die Nationales Amt für Polizei Ministerium für Innere Angelegenheiten und Kommunikation Ministerium für Finanzen Ministerium für Bildung, Kultur, Ministerium für Gesundheit, |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.