I diritti degli interessati, che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o di una rendita precedentemente all’entrata in vigore della presente Convenzione, verranno riesaminati, a domanda, tenuto conto delle disposizioni della Convenzione. I diritti possono parimente essere riveduti d’ufficio. In nessun caso, una siffatta revisione deve provocare la riduzione di diritti anteriori degli interessati.
Ansprüche von Personen, deren Pension oder Rente vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt worden ist, sind auf Antrag nach den Bestimmungen dieses Abkommens neu festzustellen. Die Neufeststellung kann auch von Amtes wegen erfolgen. Eine Neufeststellung darf indessen keinesfalls zu einer Minderung der früheren Ansprüche der Berechtigten führen.
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