1 La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi precedenti la data della sua entrata in vigore.
2 Per la determinazione di un diritto alle prestazioni, nato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, è tenuto conto di qualsiasi periodo di contribuzione o periodo assimilato come anche di qualsiasi periodo di residenza compiuto nell’ambito della legislazione di una delle Parti contraenti, innanzi la data d’entrata in vigore della presente Convenzione.
3 Con riserva delle disposizioni del paragrafo 1, la presente Convenzione s’applica pure agli eventi assicurati insorti precedentemente alla sua entrata in vigore. Nondimeno,
4 La presente Convenzione non si applica alle pretese già tacitate mediante la concessione di un’indennità globale o il rimborso dei contributi.
1 Dieses Abkommen begründet keinerlei Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
2 Für die Feststellung eines Leistungsanspruchs nach den Bestimmungen dieses Abkommens werden alle Beitragszeiten oder ihnen gleichgestellte Zeiten sowie alle Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung einer Vertragspartei vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
3 Unter Vorbehalt der Bestimmungen von Absatz 1 gilt dieses Abkommen auch für vor seinem Inkrafttreten eingetretene Versicherungsfälle. Jedoch
4 Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragserstattung abgegolten worden sind.
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