1 Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili alle persone che sono o sono state sottoposte alle legislazione di uno Stato contraente e che sono cittadine di uno di essi, come anche ai loro familiari e superstiti.
2 Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili ai superstiti delle persone che sono state sottoposte alla legislazione di uno Stato contraente, indipendentemente dalla nazionalità di quest’ultime, qualora detti superstiti siano cittadini di uno Stato contraente.
1 Dieses Abkommen gilt für Personen, die der Gesetzgebung eines der Vertragsstaaten unterstehen oder unterstanden und die Staatsangehörige eines dieser Vertragsstaaten sind, sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen.
2 Dieses Abkommen gilt für die Hinterlassenen von Personen, die der Gesetzgebung eines der beiden Vertragsstaaten unterstellt waren ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der letzteren, sofern diese Hinterlassenen Staatsangehörige eines der Vertragsstaaten sind.
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