Ai sensi del presente Protocollo,
1. Per «Convenzione» s’intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 settembre 19795;
2. Per «EMEP» s’intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. Per «Organo esecutivo» s’intende l’Organo esecutivo della Convenzione istituito in virtù del capoverso 1 dell’articolo 10 della Convenzione;
4. Per «zona geografica delle attività dell’EMEP» s’intende la zona definita al capoverso 4 dell’articolo 1 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 19846;
5. Per «Parti», salvo indicazione contraria del contesto, s’intendono i Partecipanti al presente Protocollo;
6. Per «Commissione» s’intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa;
7. Per «carico critico» s’intende una stima quantitativa dell’esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, in base alle attuali conoscenze, non si producono effetti nocivi apprezzabili sugli elementi sensibili dell’ambiente considerati;
8. Per «grandi fonti fisse esistenti» s’intendono tutte le fonti fisse esistenti il cui apporto termico è di almeno 100 MW;
9. Per «grandi fonti fisse nuove» s’intendono tutte le fonti fisse nuove il cui apporto termico è di almeno 50 MW;
10. Per «grandi categorie di fonti» s’intendono tutte le categorie di fonti che emettono o possono emettere inquinanti atmosferici sotto forma di ossidi d’azoto, segnatamente le categorie descritte nell’Allegato tecnico, e che contribuiscono per almeno il 10 per cento al totale annuo delle emissioni di ossidi d’azoto misurato o calcolato il primo anno civile che segue la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente ogni quattro anni;
11. Per «fonti fisse nuove» s’intendono tutte le fonti fisse la cui costruzione o la cui modificazione importante ha avuto inizio due anni dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo;
12. Per «fonti mobili nuove» s’intendono veicoli a motore o qualsiasi altra fonte mobile fabbricati due anni dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo.
Im Sinne dieses Protokolls
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.