0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 65

Su domanda del Consiglio, ogni Stato Membro deve dare, per quanto possibile, qualsiasi informazione supplementare che si riferisca alla sanità.

Art. 65

Auf Verlangen des Rates liefert jeder Mitgliedstaat im Rahmen der Möglichkeit alle weitern Auskünfte über das Gebiet des Gesundheitswesens.

 

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