0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 64

Ogni Stato Membro fornisce rapporti statistici ed epidemiologici, secondo le modalità che saranno fissate dall’Assemblea della sanità.

Art. 64

Jeder Mitgliedstaat erstattet statistische und epidemiologische Berichte in der von der Gesundheitsversammlung zu bestimmenden Weise.

 

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