L’Organizzazione gode, sul territorio d’ogni Stato Membro, della capacità giuridica necessaria per il raggiungimento del suo fine e l’esercizio delle sue funzioni.
Die Organisation geniesst auf dem Gebiete jedes Mitgliedstaates die für die Erreichung ihres Zieles und die Durchführung ihrer Aufgaben erforderliche Rechtsfähigkeit.
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