0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 66

L’Organizzazione gode, sul territorio d’ogni Stato Membro, della capacità giuridica necessaria per il raggiungimento del suo fine e l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 66

Die Organisation geniesst auf dem Gebiete jedes Mitgliedstaates die für die Erreichung ihres Zieles und die Durchführung ihrer Aufgaben erforderliche Rechtsfähigkeit.

 

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