1. La parte che desidera un arbitrato inizia la procedura trasmettendo all’altra parte una notifica di richiesta di arbitrato.
2. Le parti decidono di comune accordo se l’arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a governi. Se, entro un mese a decorrere dal giorno della notifica della richiesta di arbitrato, le parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto, l’arbitrato è affidato a governi.
3. Se l’arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere né cittadini di uno Stato parte alla controversia, né avere il loro domicilio in uno di questi Stati o essere al loro servizio.
4. Se l’arbitrato è affidato a governi o ad amministrazioni di questi governi, essi devono essere scelti tra gli Stati membri che non sono implicati nella controversia, ma che sono parti all’accordo la cui attuazione ha dato luogo alla controversia.
5. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro.
6. Se più di due parti sono implicate nella controversia, ciascuno dei due gruppi di parti che hanno interessi comuni nella controversia nomina un arbitro in conformità con la procedura prevista ai numeri 510 e 511 di cui sopra.
7. I due arbitri in tal modo designati si mettono d’accordo per nominare un terzo arbitro, che (se i due primi arbitri sono persone e non governi o amministrazioni) deve corrispondere ai requisiti stabiliti al numero 509 di cui sopra e che, inoltre, deve avere una nazionalità diversa da quella degli altri due. In mancanza di accordo tra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ciascun arbitro propone un terzo arbitro che non deve avere alcun interesse nella controversia. Il Segretario generale procede in tal caso ad un sorteggio per la nomina del terzo arbitro.
8. Le parti litiganti possono intendersi affinché la loro controversia sia risolta da un arbitro unico designato di comune accordo; ciascuna di esse può anche nominare un arbitro e chiedere al Segretario generale di procedere ad un sorteggio per designare l’arbitro unico.
9. L’arbitro o gli arbitri decidono liberamente riguardo al luogo dell’arbitrato e delle regole di procedura da applicare per tale arbitrato.
10. La decisione dell’arbitro unico è definitiva e vincola le parti alla controversia. Se l’arbitrato è affidato a più arbitri, la decisione intervenuta a maggioranza di voti degli arbitri è definitiva e vincola le parti.
11. Ciascuna parte prende a carico le spese che ha sostenuto in occasione dell’istruttoria e della presentazione dell’arbitrato. Le spese di arbitrato, diverse da quelle rappresentate dalle parti stesse, sono ripartite in maniera uguale tra le parti alla controversia.
12. L’Unione fornisce tutte le informazioni relative alla controversia di cui l’arbitro o gli arbitri possono avere bisogno. Se le parti alla controversia così decidono, la decisione dell’arbitro o degli arbitri è comunicata al Segretario generale ai fini di un futuro riferimento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.