1. Ogni Stato membro può proporre qualsivoglia emendamento alla presente Convenzione. Per poter essere trasmessa a tutti gli Stati membri ed essere esaminata da essi in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale al più tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti gli Stati membri, il più presto possibile e al più tardi sei mesi prima della data di cui sopra.
2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto in conformità con il numero 519 può tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da uno Stato membro o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenziari.
3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per l’esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Convenzione o di qualunque modifica di detta proposta è costituito da oltre la metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.
4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o no, deve essere approvata in seduta plenaria da più della metà delle delegazioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto.
5. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.
6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati da una Conferenza di plenipotenziari, entrano in vigore a una data stabilita dalla Conferenza nella loro totalità e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra gli Stati membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione e allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento.
7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari può decidere che un emendamento alla presente Convenzione è necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l’emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Costituzione.
8. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
9. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione in conformità con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata.
10. Dopo l’entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizza-zione delle Nazioni Unite, in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite7. Il numero 241 della Costituzione si applica altresì ad ogni strumento di emendamento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.