1. I telegrammi di Stato, nonché i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni.
2. Sono ammessi i telegrammi privati in linguaggio segreto tra tutti gli Stati membri, ad eccezione di coloro che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza.
3. Gli Stati membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio segreto provenienti dal loro territorio o a destinazione di esso devono accettarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all’articolo 35 della Costituzione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.