1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano.
2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l’utilizzo di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi, a condizione che tale inabilità sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l’effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l’intercomunicazione.
3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione può essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalità di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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