1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competenti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d’interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati.
2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere, a titolo consultivo, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri Settori o i loro rappresentanti nonché i membri dei Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessità, queste conferenze o riunioni possono invitare, a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non hanno ritenuto necessario farsi rappresentare.
3. Quando un Settore è invitato a partecipare ad una riunione di un’organizzazione internazionale, il suo direttore è autorizzato, in considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare disposizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.