1. Ogni conferenza può sottoporre ad un’altra conferenza dell’Unione raccomandazioni di sua competenza.
2. Tali raccomandazioni sono indirizzate in tempo utile al Segretario generale in vista di essere raccolte, coordinate e comunicate alle condizioni previste al numero 320 della presente Convenzione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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