1 Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall’autorità competente, salvo i casi previsti dall’articolo 4 della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo.
2 I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili.
3 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti. La larghezza e lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all’altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro.
4 L’autorità competente può disporre l’uso di targhe ufficiali.
5 Sono esenti dall’obbligo dei contrassegni:
I natanti di cui alla lettera a devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell’impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b, c e d devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.
Bei der Durchführung der Überwachung haben die Schiffsführer sowie Personen, unter deren Obhut feste schwimmende Geräte gestellt sind, den zuständigen Aufsichtsbehörden die erforderliche Unterstützung zu leisten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.