1 In caso d’incidente il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura del suo coinvolgimento nell’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.
3 Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del proprio natante. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.
4 Se vi sono feriti, morti o dispersi occorre avvertire immediatamente la polizia.
5 Il responsabile di un danno, in assenza del danneggiato, deve avvisare l’interessato al più presto possibile.
Es darf nicht mehr Lärm, Rauch, Abgas oder Geruch erzeugt werden, als bei normalem Betrieb des Schiffes und sachgemässer Bedienung unvermeidbar ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.