0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 12 Salvataggio ed assistenza

1 In caso d’incidente il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura del suo coinvolgimento nell’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.

3 Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del proprio natante. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.

4 Se vi sono feriti, morti o dispersi occorre avvertire immediatamente la polizia.

5 Il responsabile di un danno, in assenza del danneggiato, deve avvisare l’interessato al più presto possibile.

Art. 11 Schutz gegen schädliche Immissionen

Es darf nicht mehr Lärm, Rauch, Abgas oder Geruch erzeugt werden, als bei normalem Betrieb des Schiffes und sachgemässer Bedienung unvermeidbar ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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