(1) Ogni imbarcazione scaricata nella zona di validità della presente Convenzione deve avere a bordo un certificato di scarico valido che dev’essere emesso secondo il modello dell’appendice IV.
Il certificato di scarico va conservato a bordo per almeno sei mesi dopo l’emissione.
Nel caso di imbarcazioni senza equipaggio proprio, il certificato può essere conservato dal vettore anche in altro luogo che non sia a bordo.
(2) Nel caso dello scarico restante, del deposito e del ritiro di rifiuti provenienti dal carico, vanno applicate le norme di scarico e le disposizioni di deposito e di ritiro dell’appendice III.
(3) Una volta caricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore ha verificato che i residui del trasbordo sono stati rimossi.
(4) Una volta scaricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che il carico restante e i residui del trasbordo sono stati ripresi.
(5) Le disposizioni del paragrafo 4 non sono applicate alle imbarcazioni che effettuano trasporti esclusivi.
(6) Se le stive o le cisterne vengono lavate e se l’acqua di lavaggio non può essere immessa nelle acque giusta le norme di scarico e le disposizioni di deposito e di ritiro dell’appendice III, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che l’acqua di lavaggio è ripresa o se gli è stato assegnato un centro di ritiro.
(1) Jedes Fahrzeug, das im Geltungsbereich dieses Übereinkommens entladen wurde, muss eine gültige Entladebescheinigung an Bord haben, die nach dem Muster in Anhang IV ausgestellt sein muss.
Diese Entladebescheinigung ist nach ihrer Ausstellung mindestens sechs Monate an Bord aufzubewahren.
Bei Fahrzeugen ohne eigene Besatzung kann die Entladebescheinigung auch an anderer Stelle als an Bord vom Frachtführer aufbewahrt werden.
(2) Bei der Restentladung sowie bei der Abgabe und Annahme von Abfällen aus dem Ladungsbereich sind die Entladungsstandards und Abgabe-/Annahmevorschriften des Anhangs III anzuwenden.
(3) Nach dem Beladen darf das Fahrzeug die Fahrt erst dann fortsetzen, wenn sich der Schiffsführer davon überzeugt hat, dass die Umschlagsrückstände entfernt worden sind.
(4) Das Fahrzeug darf nach dem Entladen die Fahrt erst dann fortsetzen, wenn der Schiffsführer in der Entladebescheinigung bestätigt hat, dass die Restladung sowie Umschlagsrückstände übernommen worden sind.
(5) Absatz 4 findet keine Anwendung auf Fahrzeuge, die Einheitstransporte durchführen.
(6) Werden Laderäume oder Ladetanks gewaschen und darf das Waschwasser nach den Entladungsstandards und den Abgabe-/Annahmevorschriften des Anhangs III nicht in das Gewässer eingeleitet werden, darf das Fahrzeug die Fahrt erst dann fortsetzen, wenn der Schiffsführer in der Entladebescheinigung bestätigt hat, dass dieses Waschwasser übernommen oder ihm eine Annahmestelle zugewiesen worden ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.