0.747.224.011 Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (con annessi)

0.747.224.011 Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (mit Anlagen)

chapIV/chapVII/Art. 701 Certificato di ritiro

(1)  Nel certificato di scarico di cui all’articolo 6.03, il destinatario del carico certifica all’imbarcazione che le merci, compresi i residui, sono state scaricate e che, nella misura in cui ne sia responsabile, le stive o le cisterne sono state pulite e i rifiuti provenienti dal carico sono stati ritirati o, se del caso, è stato designato un centro di ritiro.

(2)  Se il destinatario del carico non ritira direttamente le acque di lavaggio che non possono essere immesse nelle vie navigabili, l’esercente del centro di ritiro certifica all’imbarcazione il ritiro delle acque di lavaggio.

lvlu2/lvlu1/chapVII/Art. 701 Bescheinigung der Annahme

(1)  In der Entladebescheinigung nach Artikel 6.03 bestätigt der Ladungsempfänger dem Fahrzeug die Entladung, die Restentladung und, soweit ihm dies obliegt, das Waschen der Laderäume oder Ladetanks sowie die Annahme von Abfällen aus dem Ladungsbereich oder gegebenenfalls die Zuweisung einer Annahmestelle.

(2)  Sofern der Ladungsempfänger das Waschwasser, das nicht in die Wasserstrasse eingeleitet werden darf, nicht selbst annimmt, bestätigt der Betreiber der Annahmestelle dem Fahrzeug die Annahme des Waschwassers.

 

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