I trasporti occasionali di viaggiatori tra i due Stati contraenti o in transito sul loro territorio possono essere svolti senza permesso.
Gelegentliche Personenbeförderungen zwischen den beiden Vertragsstaaten und im Transit können genehmigungsfrei durchgeführt werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.