0.741.31 Convenzione del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale

0.741.31 Übereinkommen vom 4. Mai 1971 über das auf Strassenverkehrsunfälle anzuwendende Recht

Art. 3

La legge applicabile è la legge interna dello Stato sul cui territorio è avvenuto l’incidente.

Art. 3

Das anzuwendende Recht ist das innerstaatliche Recht des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sich der Unfall ereignet hat.

 

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