0.741.20 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)

0.741.20 Übereinkommen vom 8. November 1968 über Strassenverkehrszeichen (mit Anhängen)

Art. 38

1.  Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che la Convenzione diviene applicabile in tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverrà applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica dopo trenta giorni dalla data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto detta notifica oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.

2.  Ogni Stato che fa la notifica prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovrà, a nome dei territori per i quali la fa, inviare una notifica contenente le dichiarazioni previste al paragrafo 2 dell’articolo 46 della presente Convenzione.

3.  Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà ad ogni data ulteriore, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cesserà di essere applicabile nel territorio designato nella notifica stessa e la Convenzione cesserà di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta ratifica dal Segretario generale.

Art. 37

1.  Dieses Übereinkommen liegt am Sitz der Vereinten Nationen in New York bis zum 31. Dezember 1969 allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder Mitgliedern einer ihrer Sonderorganisationen oder der Internationalen Atomenergie-Organisation oder den Partnerstaaten des Statuts des Internationalen Gerichtshofs63. und jedem anderen Staat, der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingeladen wird, dem Übereinkommen beizutreten, zur Unterzeichnung auf.

2.  Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.

3.  Dieses Übereinkommen bleibt für jeden der in Absatz 1 erwähnten Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär zu hinterlegen.

 

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