(1) Gli agenti doganali e di polizia come anche gli impiegati dell’amministrazione delle strade degli Stati contraenti, nonché il personale di soccorso sono autorizzati, durante l’esercizio delle loro funzioni sull’autostrada, ad attraversare il confine con i loro veicoli di servizio, compresi gli equipaggiamenti, per ritornare nello Stato di provenienza, sulla corsia di contromano. Nella misura in cui il presente accordo non dispone altrimenti, gli articoli 11 a 13 della Convenzione del 1° giugno 196110 tra gli Stati contraenti relativo agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio s’applicano per analogia.
(2) Gli agenti di polizia, se sul tratto del territorio dell’altro Stato contraente, sono testimoni di un infortunio o di una situazione che mette in pericolo il traffico, sono autorizzati a procedere all’accertamento dei fatti e a prendere sul posto qualsiasi altro provvedimento d’urgenza. La polizia dello Stato di soggiorno deve esserne informata senza indugio; fino al suo arrivo, le persone possono essere trattenute provvisoriamente.
(1) Zoll‑ und Polizeibedienstete und Bedienstete der Strassenverwaltung der Vertragsstaaten sowie Hilfspersonen sind befugt, in Ausübung ihres Dienstes auf der Autobahn mit ihren Dienstfahrzeugen einschliesslich Dienstausrüstung die Grenze zu überschreiten, um auf der Gegenfahrbahn in den Ausgangsstaat zurückzukehren. Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, sind die Artikel 11 bis 13 des Abkommens vom 1. Juni 19618 zwischen den Vertragsstaaten über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen und die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt sinngemäss anwendbar.
(2) Nehmen die Polizeibediensteten während der Fahrt im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates einen Unfall oder einen den Verkehr gefährdenden Zustand wahr, so sind sie zur Feststellung des Sachverhalts und zur Vornahme unaufschiebbarer sonstiger Massnahmen an Ort und Stelle befugt. Die Polizei des Gebietsstaats ist unverzüglich zu benachrichtigen. Bis zu deren Eintreffen können Personen vorläufig festgehalten werden.
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