1. Ciascuna Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, può mantenere un sistema di registrazione dei fornitori nel quale gli interessati sono tenuti a iscriversi e a fornire determinate informazioni.
2. Gli enti aggiudicatori non adottano né applicano sistemi di registrazione o procedure di qualificazione con lo scopo o l’effetto di creare ostacoli inutili alla partecipazione di fornitori di un’altra Parte ai loro appalti.
3. Ogni ente aggiudicatore comunica prontamente a qualsiasi fornitore che abbia presentato una domanda di partecipazione la sua decisione in merito alla presente richiesta. Nel caso in cui un ente rifiutasse la domanda di partecipazione o non riconoscesse più un fornitore come qualificato, l’ente, su richiesta del fornitore, provvede prontamente a una spiegazione scritta.
1. Eine Vertragspartei, einschliesslich ihrer Beschaffungsstellen, kann ein System zur Registrierung der Anbieter führen, in das sich interessierte Anbieter eintragen und gewisse Angaben machen müssen.
2. Die Beschaffungsstellen dürfen Registrierungssysteme oder Qualifikationsverfahren nicht mit der Absicht oder Wirkung einführen oder anwenden, Anbietern einer anderen Vertragspartei unnötige Hemmnisse für eine Teilnahme an ihren Beschaffungen in den Weg zu legen.
3. Die Beschaffungsstelle benachrichtigt jeden Anbieter, der seine Anerkennung als qualifizierter Anbieter beantragt hat, unverzüglich über ihre Entscheidung darüber, ob er qualifiziert sei oder nicht. Lehnt eine Beschaffungsstelle einen Antrag auf Qualifikation ab oder anerkennt sie einen Anbieter nicht mehr als qualifiziert, so gibt sie ihm auf sein Ersuchen unverzüglich eine schriftliche Erklärung ab.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.