1. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, è tenuta a:
- (a)
- limitare tali condizioni a quelle che sono essenziali per garantire che un fornitore disponga delle capacità legali e finanziarie e delle competenze commerciali e tecniche richieste per l’appalto in questione e valutare tali capacità e competenze sulla base delle attività commerciali del suddetto fornitore sia all’interno sia all’esterno del territorio della Parte dell’ente aggiudicatore;
- (b)
- basare la sua decisione unicamente sulle condizioni che l’ente aggiudicatore ha specificato anticipatamente negli avvisi o nel fascicolo di gara;
- (c)
- non imporre al fornitore, affinché possa partecipare a un appalto, la condizione di avere già ottenuto precedentemente uno o più contratti da un ente aggiudicatore della Parte interessata;
- (d)
- richiedere eventualmente un’esperienza pregressa rilevante nel caso in cui ciò fosse indispensabile per rispondere alle esigenze dell’appalto; e
- (e)
- permettere a tutti i fornitori nazionali e a tutti i fornitori di un’altra Parte che soddisfano le condizioni di partecipazione di essere riconosciuti come fornitori qualificati e di partecipare all’appalto.
2. Se esistono prove sufficienti, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, può escludere un fornitore per i seguenti motivi:
- (a)
- bancarotta;
- (b)
- false dichiarazioni;
- (c)
- carenze significative o persistenti nell’esecuzione di una condizione o di un obbligo sostanziale nell’ambito di uno o più contratti precedenti;
- (d)
- sentenze definitive concernenti crimini gravi o altri reati gravi;
- (e)
- colpe professionali, atti oppure omissioni che pregiudicano l’integrità commerciale del fornitore; o
- (f)
- mancato pagamento delle tasse.