1. Il Consiglio istituisce un Comitato per il trasporto aereo,
2.
3. Può in particolare raccomandare al Consiglio di emendare le disposizioni dell’appendice.
4.
1.
2.
3.
4.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.