1. I problemi riguardanti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.
2. Gli atti di recupero compiuti dall’autorità adita in conformità della richiesta di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere, di interrompere o di prorogare la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo paese.
3. L’autorità richiedente e l’autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chiesti le misure di recupero o i provvedimenti cautelari o che può produrre tale effetto.
Die ersuchte Behörde ist nicht verpflichtet:
Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde die Gründe mit, die einer Gewährung der beantragten Amtshilfe entgegenstehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.