(1) Le autorità responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono:
(2) Le suddette autorità sono autorizzate a collaborare direttamente nell’ambito delle rispettive competenze.
(3) Le autorità competenti si informano reciprocamente, senza indugio, sui cambiamenti avvenuti nell’ambito delle competenze o delle designazioni delle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
(1) Die zuständigen Behörden für den Vollzug dieser Vereinbarung sind:
(2) Diese Behörden sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ermächtigt, direkt zusammenzuarbeiten.
(3) Diese Behörden melden einander unverzüglich Änderungen der Zuständigkeiten oder Bezeichnungen der Behörden nach den Absätzen 1 und 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.