Lo Stato parte richiedente si impegna a fare in modo che i beni culturali rimpatriati vengano protetti a regola d’arte, resi accessibili e messi a disposizione nell’ambito della ricerca e delle mostre sul territorio dell’altro Stato parte.
Die klagende Vertragspartei verpflichtet sich, den angemessenen Schutz zurückgeführter Kulturgüter sowie deren Zugänglichkeit und Verfügbarkeit für Forschungs- und Ausstellungszwecke im Gebiet der anderen Vertragspartei zu erleichtern.
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