L’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorità competenti dei due Paesi non vincola nessuna d’esse circa la concessione del visto per l’esercizio della coproduzione così attuata.
Die Genehmigung eines Koproduktionsprojektes durch die zuständigen Behörden beider Staaten verpflichtet keines von ihnen zur Erteilung einer Vorführerlaubnis der so realisierten Koproduktion.
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