0.440.4 Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico
0.440.4 Übereinkommen vom 3. Oktober 1985 zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa
Art. 3
Ogni Parte contraente si impegna:
- 1.
- ad adottare delle norme volte a proteggere i beni definiti all’articolo 1 della presente Convenzione;
- 2.
- ad assicurare, nell’ambito di queste norme e secondo le modalità proprie di ciascuno Stato o regione, la protezione dei monumenti, dei complessi architettonici e dei siti.
Art. 3
Jede Vertragspartei verpflichtet sich:
- 1.
- gesetzliche Massnahmen zum Schutze ihres baugeschichtlichen Erbes zu treffen;
- 2.
- geeignete Vorschriften zu erlassen, um den Schutz der Baudenkmäler, Baugruppen und Stätten zu gewährleisten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.