0.440.4 Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico

0.440.4 Übereinkommen vom 3. Oktober 1985 zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa

Art. 3

Ogni Parte contraente si impegna:

1.
ad adottare delle norme volte a proteggere i beni definiti all’articolo 1 della presente Convenzione;
2.
ad assicurare, nell’ambito di queste norme e secondo le modalità proprie di ciascuno Stato o regione, la protezione dei monumenti, dei complessi architettonici e dei siti.

Art. 3

Jede Vertragspartei verpflichtet sich:

1.
gesetzliche Massnahmen zum Schutze ihres baugeschichtlichen Erbes zu treffen;
2.
geeignete Vorschriften zu erlassen, um den Schutz der Baudenkmäler, Baugruppen und Stätten zu gewährleisten.
 

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