0.440.4 Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico

0.440.4 Übereinkommen vom 3. Oktober 1985 zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa

Art. 2

Allo scopo di identificare con precisione i monumenti, i complessi architettonici e i siti considerati degni di protezione, ogni Parte contraente s’impegna a realizzare l’inventario e, in caso di minacce gravi sui beni predetti, a stabilire nel più breve tempo una documentazione appropriata.

Art. 2

Um die schutzwürdigen Baudenkmäler, Baugruppen und Stätten genau zu erfassen, verpflichtet sich jede Vertragspartei zur Erstellung eines Inventars sowie zur rechtzeitigen und umfassenden Dokumentation bedrohter Objekte.

 

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