0.353.13 Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 addizionale alla Convenzione europea di estradizione

0.353.13 Drittes Zusatzprotokoll vom 10. November 2010 zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen

Art. 3 Obbligo di informare l’interessato

Se un individuo ricercato in seguito a domanda di estradizione è arrestato in virtù dell’articolo 16 della Convenzione, l’autorità competente della Parte richiesta lo informa al più presto, e conformemente al proprio diritto interno, in merito alla domanda di cui è oggetto e alla possibilità di procedere all’estradizione con procedura semplificata in virtù del presente Protocollo.

Art. 3 Pflicht zur Unterrichtung der Person

Wird eine Person, nach der zum Zweck der Auslieferung gesucht wird, gemäss Artikel 16 des Übereinkommens verhaftet, so unterrichtet die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei nach deren Recht diese Person unverzüglich über das sie betreffende Ersuchen und über die Möglichkeit der Anwendung des vereinfachten Auslieferungsverfahrens nach diesem Protokoll.

 

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