1. Se la domanda di assistenza giudiziaria non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto ne informa senza indugio l’Autorità centrale dello Stato richiedente, chiedendogli di modificarla o completarla; è fatta salva l’adozione di misure provvisorie secondo l’articolo 8.
2. Se la domanda risulta conforme al Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette senza indugio all’autorità competente per l’esecuzione.
3. Una volta eseguita la domanda, l’autorità competente la trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto insieme alle informazioni e ai mezzi di prova acquisiti. Quest’ultima si accerta che l’esecuzione sia completa e regolare e comunica i risultati all’Autorità centrale dello Stato richiedente.
4. Il paragrafo 3 non impedisce un’esecuzione parziale della domanda.
1. Ein Ersuchen muss angeben:
2. Zusätzlich muss ein Ersuchen enthalten:
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