0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia
0.351.926.3 Vertrag vom 27. Januar 2011 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kolumbien über Rechtshilfe in Strafsachen
Art. 27
1. La domanda di assistenza giudiziaria indica:
- a)
- l’autorità che la presenta e, se del caso, l’autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente;
- b)
- l’oggetto e il motivo della domanda;
- c)
- una descrizione particolareggiata dei mezzi di prova, delle informazioni necessarie o delle misure richiesti;
- d)
- nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo attuale della persona oggetto del procedimento penale; e
- e)
- il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni, nonché una breve descrizione dei fatti essenziali (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, tranne se si tratta di domande di notifica secondo l’articolo 16.
2. La domanda contiene inoltre:
- a)
- in caso di applicazione del diritto estero in vista dell’esecuzione della domanda di assistenza (art. 5 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e il motivo della loro applicazione;
- b)
- in caso di partecipazione di altre persone al procedimento (art. 9), la designazione della persona che assiste all’esecuzione della domanda e il motivo della sua presenza;
- c)
- il probabile luogo e la descrizione degli oggetti e dei beni provento di un reato o degli strumenti con i quali tale reato è stato commesso (art. 13) o il motivo principale per il quale si presume che tali oggetti e beni si trovino sul territorio dello Stato richiesto;
- d)
- in caso di notifica di atti procedurali, di decisioni giudiziarie e di citazioni (art. 16 e 17), il nome e l’indirizzo del destinatario;
- e)
- in caso di citazione di testimoni o periti (art. 17), una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente si assume le spese e le indennità e che, se richiesto, versa un anticipo;
- f)
- in caso di trasferimento di persone detenute (art. 22), il loro nome.
Art. 26 Form des Ersuchens und Übermittlungswege
1. Rechtshilfeersuchen werden schriftlich abgefasst.
2. In dringenden Fällen kann das Ersuchen per Fax oder auf jedem anderen vom ersuchten Staat zugelassenen Weg übermittelt werden. Die Originalfassung des Ersuchens muss innerhalb von acht Tagen versandt werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.