(1) Introiti: Le spese dell’Unione sono coperte:
- i)
- dai contributi annui degli Stati membri dell’Unione;
- ii)
- dai pagamenti ricevuti per servizi resi;
- iii)
- da introiti diversi.
(2) Contributi: unità:
- a)
- La quota di ciascuno Stato membro dell’Unione rispetto all’ammontare totale dei contributi annui è determinata con riferimento all’ammontare totale delle spese da coprire a mezzo dei contributi degli Stati membri dell’Unione e al numero di unità di contribuzione ad esso applicabile ai sensi del paragrafo 3. Detta quota viene calcolata conformemente al paragrafo 4.
- b)
- Il numero delle unità di contribuzione è espresso in numeri interi o in frazioni, purchè tale frazione non sia inferiore a un quinto.
(3) Contributi: quota di ogni membro:
- a)
- Il numero delle unità di contribuzione applicabile a ogni membro dell’Unione che è parte dell’Atto del 1961/1972 o dell’Atto del 1978 alla data in cui viene vincolato dalla presente Convenzione, è lo stesso che gli era applicabile immediatamente prima di detta data.
- b)
- Ogni Stato membro dell’Unione indica, al momento della propria adesione all’Unione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale, il numero di unità di contribuzione a esso applicabile.
- c)
- Ogni Stato membro dell’Unione può, in ogni momento, indicare in una dichiarazione indirizzata al Segretario generale un numero di unità di contribuzione diverso da quello a esso applicabile in virtù delle precedenti lettere a o b. Ove tale dichiarazione venga fatta nel corso dei primi sei mesi dell’anno civile, questa prende effetto a partire dall’inizio dell’anno civile seguente; in caso contrario, prende effetto a partire dall’inizio del secondo anno civile che segue l’anno nel corso del quale essa viene fatta.
(4) Contributi: calcolo delle quote:
- a)
- Per ogni esercizio finanziario, l’ammontare di una unità di contribuzione è uguale all’ammontare totale delle spese da coprire nel corso di tale esercizio a mezzo dei contributi degli Stati membri dell’Unione diviso per il numero totale di unità applicabile a tali Stati membri.
- b)
- L’ammontare del contributo di ciascuno Stato membro dell’Unione è uguale all’ammontare di un’unità di contribuzione moltiplicato per il numero di unità applicabile a tale Stato membro.
(5) Arretrati nei contributi:
- a)
- Uno Stato membro dell’Unione in mora nel pagamento dei suoi contributi non può – subordinatamente alle disposizioni della lettera b – esercitare il proprio diritto di voto in seno al Consiglio se l’ammontare del suo arretrato è uguale o superiore a quello del contributo di cui è debitore per l’ultimo anno completo trascorso. La sospensione del diritto di voto non esime tale Stato membro dai propri obblighi, nè lo priva degli altri diritti derivanti dalla presente Convenzione.
- b)
- Il Consiglio può autorizzare detto Stato membro dell’Unione a conservare l’esercizio del proprio diritto di voto finchè riterrà che il ritardo risulti da circostanze eccezionali ed inevitabili.
(6) Verifica dei conti: La verifica dei conti dell’Unione viene assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento amministrativo e finanziario, da uno Stato membro dell’Unione. Tale Stato membro viene, con il suo consenso, designato dal Consiglio.
(7) Contributo delle organizzazioni intergovernative: Ogni Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa è esente dal pagamento di contributi. Ciononostante, se questa decidesse di versare dei contributi, saranno applicabili, per analogia, le disposizioni dai paragrafi da 1 a 4.