(1) Se il matrimonio di un cittadino dell’uno degli Stati è iscritto nell’altro Stato,
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di matrimonio, recante la menzione dell’indirizzo degli sposi e dell’ufficio austriaco di stato civile che ha rilasciato il certificato di capacità al matrimonio;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce un atto di matrimonio, recante la menzione del luogo di attinenza dello sposo svizzero.
(2) Se l’iscrizione del matrimonio porta delle annotazioni marginali e salvo il caso di cui all’Articolo 4
l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di matrimonio, recante quelle annotazioni;
l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle famiglie.
Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso 1.
(1) Wird die Eheschliessung eines Angehörigen des einen Staates im Gebiet des anderen Staates beurkundet, so übersendet
der schweizerische Zivilstandsbeamte einen Eheschein unter Angabe der Wohnadresse der Ehegatten und des österreichischen Standesamtes, das das Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt hat;
der österreichische Standesbeamte eine Heiratsurkunde unter Angabe des Heimatortes des schweizerischen Ehegatten.
(2) Werden zum Heiratseintrag Randvermerke eingetragen, so übersendet, ausgenommen im Falle des Artikels 4,
der schweizerische Zivilstandsbeamte einen Eheschein, der auch die Randanmerkungen wiedergibt;
der österreichische Standesbeamte eine beglaubigte Abschrift der Eintragungen im Familienbuch. Die im Absatz 1 bezeichneten Angaben sind beizufügen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.